Come si partecipa a un’asta giudiziaria

L’asta giudiziaria è una procedura processuale attraverso cui si realizza la vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica, che ne subisce l’esproprio a causa di debiti insoluti: i beni appartenenti al debitore vengono liquidati da tribunali e giudici al fine di ottenere liquidità e pagare i creditori.
Per chi aderisce le aste sono convenienti perché in genere permettono di aggiudicarsi immobili a prezzi davvero vantaggiosi, di solito nettamente inferiori rispetto a quanto potrebbero essere venduti da un’agenzia.

COME SI PARTECIPA A UN’ASTA GIUDIZIARIA?
Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore, può partecipare all’asta immobiliare offrendo una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà dell’immobile.Per prima cosa bisogna verificare il nostro effettivo interesse a partecipare all’asta consultando l’avviso di vendita, che deve essere pubblicato dai tribunali sui loro siti internet o suoi quotidiani nazionali almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. L’avviso gli estremi per l’individuazione dell’immobile, il suo valore e altre notizie ritenute rilevanti. Insieme all’avviso viene pubblicata anche l’ordinanza di vendita, che contiene la descrizione della casa, il prezzo, le modalità di vendita e la perizia sullo stato dell’immobile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Se l’annuncio ci interessa e vogliamo partecipare, possiamo presentare domanda di partecipazione. A seconda che la vendita sia a busta chiusa oppure con incanto cambia la modalità di presentazione.
Nel primo caso dobbiamo presentare all’ufficio deposito giudiziario del tribunale la domanda in carta da bollo (marca 14,42) e fare un’offerta. Quindi dobbiamo allegare un assegno circolare per la cauzione pari circa al 10% della cifra offerta, eventualmente l’assegno ci verrà restituito se non ci aggiudichiamo il bene.
Nel caso delle vendita con incanto dobbiamo presentare domanda in carta legale, una cauzione pari all’importo indicato nell’avviso di vendita e copia dei documenti richiesti dal bando di vendita.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’ASTA E AGGIUDICAZIONE
Nella gara in busta chiusa i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Durante l’udienza fissata per l’esame dele offerte vengono aperte le buste in presenza dei vari offerenti. Se è stata presentata una sola offerta e questa supera di 1/5 il prezzo base d’asta, si procede all’aggiudicazione. Se l’unica offerta è pari al prezzo base d’asta si può procedere all’aggiudicazione solo col consenso del creditore procedente. Se invece ci sono più offerte, viene avviata una gara tra gli offerenti partendo dall’offerta più alta. Per la vendita in busta chiusa l’aggiudicazione è sempre definitiva.

La vendita con incanto è la gara tra offerenti: ogni partecipante deve presentarsi nel luogo e nel giorno indicati nell’avviso di vendita e proporre offerte che non siano inferiori alla base d’asta, con un rilancio obbligatorio il cui importo è fissato nell’avviso d’asta. Quando l’offerta non è seguita da alcun rilancio, entro tre minuti, l’ultimo offerente si aggiudica l’immobile. Viene così identificato l’aggiudicatario provvisorio.
Passati 10 giorni dalla vendita con incanto chiunque può presentare un’offerta aumentata di 1/5 del prezzo di aggiudicazione. Se questa viene presentata viene indetta una nuova gara a cui potranno partecipare l’aggiudicatario provvisorio, il nuovo offerente e tutti gli altri partecipanti alla precedente gara intenzionati a partecipare alla nuova gara, che dovranno depositare il doppio della cauzione.

VERSAMENTO DELL’IMPORTO
Chi si aggiudica l’asta deve poter disporre velocemente di tutta la cifra richiesta oppure farsi rilasciare un mutuo per tempo, tenendo conto che potrebbero esserci delle difficoltà nell’istruire la pratica. Esistono istituti di credito convenzionati con i tribunali, ma è necessario informarsi attentamente. All’importo che l’aggiudicatario deve versare entro i termini e le modalità indicate nell’avviso di vendita va detratta la cauzione rilasciata alla presentazione della domanda.

DECRETO DI TRASFERIMENTO
Il giudice delle esecuzioni, infine, sottoscrive il decreto di trasferimento, che costituisce titolo esecutivo e consente l’immediato rilascio dell’immobile. Nel documento viene cancellata ogni ipoteca o disposizione di pignoramento; quindi sull’immobile non gravano più pendenze giudiziarie.Tuttavia in caso di difficoltà, ad esempio se un immobile è occupato senza contratto o da inquilino moroso, il nuovo proprietario dovrà provvedere a proprie spese a eseguire lo sfratto, rivolgendosi a un legale che procederà alla liberazione tramite ufficiale giudiziario.


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