Decreto Sblocca Italia: le novità sulla manutenzione straordinaria

Il decreto Sblocca Italia, il D.L. 133 del 2014, ha introdotto una serie di novità molto importanti per quanto riguarda il settore dell’edilizia in vigore dal 13 settembre scorso. Uno di questi cambiamenti riguarda la nozione di manutenzione straordinaria, che prima includeva solo le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, a condizione che non andassero a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportassero mutamenti delle destinazioni d’uso.
Le modifiche introdotte dal testo del Decreto Sblocca Italia al concetto di manutenzione straordinaria riguardano  il riferimento a “volumi e superfici delle singole unità immobiliari”, che è stato modificato nel concetto di “volumetria complessiva degli edifici”: rientrano, quindi, nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Tra le operazioni rientranti in questo insieme si allineano anche l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici oltre alla sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso. Per tutti questi interventi si può usufruire della detrazione Irpef al 50%, il cosiddetto bonus per la ristrutturazione edilizia.

Il decreto, inoltre, prevede un iter più snello per alcune operazioni di riconversione degli immobili. La norma che ha il maggiore impatto sui proprietari di casa è la possibilità di effettuare con una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL) «asseverata» da un professionista l’accorpamento di due o più appartamenti in uno o, al contrario, il frazionamento di un immobile grande in due o più unità. In precedenza, invece, era prevista la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria solamente mediante la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). Di conseguenza, l’obbligo di ricorrere al permesso di costruire, costringeva a tempi molto più lunghi e consentiva ai comuni di chiedere gli oneri di costruzione, non previsti per la manutenzione straordinaria. Adesso con la CIL il tecnico si assume l’onere di garantire la regolarità del progetto, attesta la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, l’esclusione dell’intervento sulle parti strutturali e i dati dell’impresa cui si intende affidare i lavori. Dopo l’invio, i lavori possono iniziare; anzi, la comunicazione può essere inviata anche a lavori in corso o addirittura ultimati, pagando però una sanzione. Un alleggerimento notevole rispetto alla richiesta di relazione tecnica con «data certa» in cui peraltro il tecnico doveva attestare anche che l’intervento non richiedesse titolo abilitativo ai sensi di norme statali e regionali.

Infine, gli interventi di ristrutturazione che beneficiano delle detrazioni per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica usufruiscono di un’aliquota agevolata al 4%, anziché al dieci. Questo bonus sarà compensato portando al dieci l’aliquota per le nuove costruzioni.


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