Il Rent to buy: nuove prospettive di mercato.

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L’art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (“Decreto Sblocca Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 settembre 2014 ed entrato in vigore il 13 settembre 2014), introduce nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, secondo la quale “I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che  prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine  determinato  imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di  canone  indicata  nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’  articolo  2645-bis  codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  2668, quarto comma, 2775-bis e  2825-bis  del  codice  civile.       Il  termine triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del  codice civile e’ elevato a tutta la durata del contratto e  comunque  ad  un periodo  non  superiore  a  dieci  anni.  Si  applicano  altresi’  le disposizioni degli articoli da 1002 a  1007  nonche’  degli  articoli 1012 e 1013 del codice civile, in  quanto  compatibili.

In  caso  di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile.

Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto  legislativo  20  giugno 2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento. In caso di risoluzione  per  inadempimento  del  concedente,  lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata  degli  interessi  legali.  In  caso  di  risoluzione  per inadempimento  del  conduttore,  il  concedente   ha   diritto   alla restituzione dell’immobile  ed  acquisisce  interamente  i  canoni  a titolo di indennita’, se non  e’  stato  diversamente  convenuto  nel contratto.

In caso di fallimento  del  concedente  il  contratto  prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e  successive  modificazioni.  In caso di fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.267,  e  successive  modificazioni;  se  il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le  disposizioni  di cui al comma 5.

 Dopo l’articolo 8, comma 5, del  decreto-legge  28  marzo  2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, e’ aggiunto  il  seguente:  “5-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti  e  di vendita con riserva di  proprieta’,  stipulati  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

 L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 e’  subordinata al positivo  perfezionamento  della  procedimento  di  autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 107  del  Trattato  sul Funzionamento  dell’Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e’ data comunicazione nella gazzetta ufficiale”.

Si tratta di fattispecie che vengono generalmente ricondotte nella locuzione  “rent to buy”, figura di derivazione anglosassone con la quale si descrive un’operazione unitaria – che può svilupparsi in forme diverse – attraverso la quale viene assicurata, a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire immediatamente, mediante un contratto di locazione,  il godimento di un immobile,  mediante il pagamento di un canone periodico (di regola più elevato di quello praticato dal mercato, in quanto destinato non solo a remunerare il godimento dell’immobile, ma anche a riservare una quota parte in conto prezzo della successiva vendita) e rinviando a un momento successivo l’acquisto del diritto di proprietà e il pagamento del corrispettivo residuo, imputando, in tutto o in parte, al prezzo ancora dovuto i canoni pagati in precedenza.

Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni, negozi e persino terreni.

In sostanza, mediante tale contratto, si consente, da un lato, al conduttore/acquirente di conseguire immediatamente la detenzione di un alloggio che soddisfi le proprie esigenze, spostando avanti nel tempo (massimo 10 anni) l’esigenza di reperire tutta la provvista necessaria (ad esempio, con la vendita di altro immobile o mediante la concessione di un mutuo) e, dall’altro lato, al locatore/venditore di “assicurarsi” il trasferimento (se pur differito nel tempo) dell’immobile  e di superare le attuali difficoltà di mercato (che impongono una forte svalutazione se necessitati a vendere), ammortizzando, nel contempo, i costi connessi alla gestione della proprietà immobiliare (tributi , tasse, spese di manutenzione, oneri finanziari derivanti da mutui in ammortamento, ecc.).

Il legislatore, come detto,  stabilisce che i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., che regola la trascrizione dei contratti preliminari.

Tali contratti  dovranno, pertanto, rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La legge prevede quindi la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consente al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti o altre formalità pregidizievoli che dovessero emergere dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni.

La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’art. 2643, comma primo, numero 8) c.c., a norma del quale si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni, con l’effetto che colui che pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi.

Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

In questo caso per la liberazione dell’immobile la procedura da seguire non è quella di sfratto ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa.

Ai detti contratti si applicano gli articoli 2668, quarto comma, c.c., sulle disposizioni relative alla cancellazione della trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, 2775-bis, c.c., quanto al privilegio speciale sull’immobile a garanzia dei crediti (di restituzione) del futuro acquirente per il caso dell’inadempimento del venditore, e 2825-bis c.c., a norma del quale “L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.” (articolo inserito dall’art. 3, del d.l. n. 669/1996, poi convertito nella l. n. 30/1997).

La fattispecie negoziale in commento quindi, può avere ad oggetto anche un immobile in costruzione. Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene. E’ però possibile prevedere l’accollo del mutuo.

A differenza del contratto preliminare, il termine triennale previsto dal comma terzo dell’art. 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le norme in materia di usufrutto, riguardo a inventario e garanzia, al carico delle spese di manutenzione e alle pretese di terzi e/o liti (artt. da 1002 a 1007 e artt. 1012 e 1013 c.c.), in quanto compatibili.

Nel caso di inadempimento si applica l’art. 2932 del codice civile (esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, mediante emanazione di una sentenza che trasferisce il diritto di proprietà dell’immobile promesso in vendita in luogo dell’atto (definitivo) non concluso per inadempimento di una delle parti).

Se il contratto ha per oggetto un immobile ad uso abitativo,  il divieto di cui all’art. 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), opera fin dalla concessione del godimento.

Il notaio quindi non può  procedere alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.

Inoltre troverà applicazione integrale la disciplina dettata dal succitato decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 relativamente al contenuto del contratto preliminare e alla polizza fideiussoria a garanzia della restituzione delle somme anticipatamente corrisposte.

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a norma del quale “Non sono soggette ad azione revocatoria le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini fino entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.”.

In caso di fallimento del conduttore, si applica l’art. 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rimettendo, in tal modo, al curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, la valutazione relativa all’opportunità di continuare o meno il rapporto contrattuale; se il curatore si scioglie dal contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’art. 2775-bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 19 febbraio 2015 la Circolare  n. 4/E con la quale viene fatta chiarezza sulla disciplina fiscale  da applicare al contratto oggetto delle superiori considerazioni e che verrà esaminata in un successivo scritto esclusivamente dedicato a tale argomento.

Alessandro Nazari notaio in Padova


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