Le aste immobiliari, Parte 2
|Ci siamo lasciati nello scorso articolo al punto di prendere in esame le due modalità di svolgimento delle aste immobiliari, senza incanto e con incanto.
ASTA SENZA INCANTO
Chi è intenzionato all’acquisto presenterà la propria offerta, che è vincolante, in una busta chiusa, unitamente ad una cauzione, che consiste nel 10% del prezzo offerto.
Il giorno previsto per l’apertura delle buste, si possono prospettare diverse situazioni:
- a) in presenza di un’unica offerta d’acquisto, il Giudice aggiudica l’immobile pignorato all’unico offerente;
- b) se sono state presentate più offerte e se non c’è un’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di 1/5, il Giudice indice immediatamente una gara con offerta libera tra coloro che hanno presentato le varie offerte. Qualora uno dei partecipanti offra un importo maggiore degli altri, non seguita da un’offerta in rialzo, il Giudice lo dichiara subito aggiudicatario dell’immobile;
- c) se non ci sono offerte valide, l’asta è dichiarata deserta per assenza di partecipanti: si chiude questa fase e il Giudice dispone l’asta con incanto.
ASTA CON INCANTO
Viene indetta successivamente all’asta senza incanto, in questo caso l’immobile non può essere aggiudicato immediatamente.
Anche qui le offerte devono essere presentate in modo formale e vincolante, la differenza è che l’immobile può essere aggiudicato solo temporaneamente: infatti entro il termine di 10 giorni possono essere presentate, anche da chi non abbia precedentemente partecipato, delle offerte che dovranno essere superiori di almeno 1/5. Quindi il Giudice apre l’asta con incanto tra il “battutario” (che si era aggiudicato solo temporaneamente l’immobile) e coloro che hanno presentato offerte valide entro i 10 giorni.
L’asta con incanto dura 3 minuti. Sarà quindi sempre il Giudice che aggiudicherà l’immobile al miglior offerente.
CHI PUO’ PARTECIPARE AD UN ASTA?
Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto” per l’acquisto dell’immobile pignorato. Non potrà partecipare all’asta il proprietario dell’immobile pignorato, ma i suoi parenti si (quindi anche il fratello o la moglie, quest’ultima se non è comproprietaria dello stesso immobile).
Si può anche delegare la propria partecipazione all’asta, tramite procura (che possono essere speciali, generali, ecc.). Difatti i procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare, che in caso di aggiudicazione dovranno essere dichiarate entro i tre giorni successivi; in mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore. Invece il procuratore speciale agisce dichiaratamente per conto del conferente la procura.
Nel prossimo articolo ci occuperemo delle modalità della cauzione e delle aggiudicazioni.
Fonte: Oprandi / Cardia
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