L’ETICHETTA ENERGETICA DELLE CASE (APE)
|PREMESSA
Semplici lettere dell’alfabeto, che però contano. Dopo gli elettrodomestici è ora di prendere confidenza con l’etichetta energetica delle case, indispensabile a quantificarne le prestazioni energetiche. In pratica, la certificazione dice quanto una casa spreca o risparmia energia. Il che dipende da tante variabili: infissi, impianti di climatizzazione, sistemi d’isolamento etc…
Ne prenda atto soprattutto chi vuole acquistare o vendere casa: sul mercato una classe energetica valida (come A, B o C) è più spendibile. La classe energetica è un’occasione favorevole per la diffusione di una cultura più sostenibile in termini di consumi (e sprechi).
La classe energetica è definita dal D. Lgs. 192 del 2005, recepimento di una direttiva comunitaria del 2002. Tutto bene, ma c’è stato subito un intoppo: quattro Regioni (enti autorizzati a legiferare in maniera autonoma in materia di energia) hanno scelto in alcuni casi di dotarsi di una legislazione propria rispetto alla certificazione: sono Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. È nata così una certa confusione dovuta alle differenze tra una regione e l’altra. Innanzitutto, almeno per ora, cade uno degli obiettivi principali del decreto: permettere un confronto tra le diverse abitazioni su scala nazionale.
A prescindere dalla regione, il certificato dura dieci anni; se nel frattempo si fanno interventi di ristrutturazione che modificano in modo significativo le prestazioni dell’appartamento (per esempio, la sostituzione della caldaia con una di resa diversa), è necessario aggiornare l’attestato.
Si tratta di una rivoluzione, in un certo senso, perché il mercato immobiliare italiano è vecchio, mediamente compreso tra le classi F e G (le più basse). Per questo motivo nel nostro Paese la certificazione assume un ruolo fondamentale: identificare gli interventi che consentano di rendere il nostro patrimonio immobiliare più sostenibile e meno sprecone. Si tratta di un passo sulla buona strada: regole più precise, che portino ad attestati più realistici, la renderanno ancora più utile.
Si è ritenuto più utile fornire un elenco, auspicabilmente esaustivo, dei possibili dubbi e chiarimenti in merito all’attestato energetico in forma di FAQ.
FAQ
Per quali edifici è necessario l’attestato di certificazione energetica?
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
- edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
- edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Quali edifici sono esclusi?
Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e più in generale gli edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
E’ opinione prevalente che gli edifici adibiti a magazzini e/o depositi in categoria catastale C/2 qualora sprovvisti d’impianto di climatizzazione invernale siano esclusi da tale obbligo.
Altre tipologie di edifici escluse dall’obbligo di dotazione di Attestato di Prestazione Energetica sono elencate all’art.3 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 19 ad esempio i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati, i fabbricati “al grezzo” o immobili venduti “al rustico”; si ritiene, infatti, che l’obbligo di dotazione riguardi solamente edifici già ultimati in tutte quelle che sono le parti edilizie essenziali, completi di impianti e di tutte quelle finiture come i serramenti che in qualsiasi modo possano incidere sul consumo e sulle prestazioni energetiche.
In quali casi è obbligatorio ALLEGARE l’attestato di prestazione energetica? E in quali l PREDISPORLO (ma non necessariamente ALLEGARLO)? E le sanzioni in caso di inadempienza?
A tal proposito si riportano alcune tabelle di sintesi:
In quali casi è necessario inserire una clausola ad hoc nel contratto? E’ possibile indicare un fac-simile di clausola adattabile ai vari contesti?
In merito all’obbligatorietà della clausola si ripropone una sintesi:
Una possibile dicitura nel caso di una locazione potrebbe essere:
“Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica emesso in data __/__/____ da (ing., arch., ecc.) ___________ , in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato.”
OPPURE
“Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, riguardo all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell’Attestato di Prestazione Energetica è allegato al contratto di locazione (se previsto)”
OPPURE nei casi previsti
“Edificio/immobile escluso dall’obbligo di presentazione dell’APE e dal d.lgs. 195/2005”
Quale durata di validità ha un attestato di prestazione energetica?
Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.6 del DM 26/6/2009, l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. All’attestato di certificazione energetica va allegato (in copia o in originale) il libretto di impianto. In assenza di tale allegato, non potendo verificare la scadenza dell’ultimo adempimento, la validità decade il 31 dicembre dell’anno corrente.
Chi deve richiedere l’attestato di prestazione energetica?
L’attestato di prestazione energetica deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.
Chi sostiene le spese dell’attestato di prestazione energetica?
Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile.
Nel caso di annunci commerciali di vendita o locazione degli edifici è obbligatorio far redigere l’attestato di prestazione energetica?
Si, è obbligatorio infatti che venga inserito negli annunci commerciali di vendita e locazione degli edifici l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di prestazione energetica, con la conseguenza che è necessario far redigere l’attestato da un tecnico abilitato. Non è pertanto possibile compilare l’autodichiarazione in classe G.
Ho visto delle offerte su Groupon o comunque a prezzi molto competitivi per la redazione dell’attestato?
L’inchiesta eseguita da Altroconsumo nel 2012 sulle certificazioni energetiche Low Cost di Groupon ha evidenziato alcune problematiche che si nascondono dietro i gruppi d’acquisto online. Con l’acquisto del coupon si ha diritto a un sopralluogo e il rilascio dell’attestato che attesta la classe energetica dell’immobile. Al momento non esiste un elenco nazionale ufficiale dei certificatori. Nell’inchiesta sono state prese in esame tre differenti ditte gestite da altrettanti professionisti diversi.
La prima ha superato la prova, assicurando una risposta in tempi breve ed esaustiva alle richieste di Altroconsumo. Il certificato è stato puntale e solo dopo il sopralluogo.
La seconda ha avuto bisogno di un sollecito telefonico prima di rispondere alle richieste d’informazioni. È stato spedito un documento approssimativo da compilare e riconsegnare. Malgrado l’assenza di sopralluogo il certificato è arrivato comunque: classe D.
Nella terza, nonostante i numerosi tentativi telefonici nessuno ha mai risposto. La prenotazione eseguita da Altroconsumo tramite il sito web di riferimento non ha dato luogo a nessuno contatto. Addirittura pochi giorni dopo il portale della ditta non esisteva neppure più.
Su tre coupon l’Associazione ha riscontrato tre risultati diversi, la cui attendibilità è apparsa fondata in una sola istanza.
Come controllare evitare le truffe?
Come prima cosa è opportuno conoscere gli obblighi minimi del certificatore energetico:
1) Deve eseguire, inderogabilmente, il sopralluogo;
2) Deve accedere in centrale termica e rilevare i dati del generatore di calore;
3) Nel caso di infissi vetrocamera deve controllarne la tipologia e gli spessori;
4) Deve fare il rilievo dell’appartamento/edificio;
5) Deve verificare i materiali costituenti l’involucro edilizio.
Controllate poi se il tecnico è titolare di partita IVA e se è iscritto a un Albo Professionale, inoltre chiedete se è coperto da assicurazione per responsabilità in caso di errori. Se una delle cose di cui sopra non vi risultasse, sappiate che, in caso di contenzioso, correte dei rischi.
LE RACCOMANDAZIONI NELL’ATTESTATO PER RISPARMIARE ENERGIA
L’attestato energetico oltre a fornire una fotografia dell’immobile allo stato attuale contiene importanti raccomandazioni su possibili interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.
Si riporta a titolo di esempio (fonte Altroconsumo dicembre 2013), una scheda di alcuni significativi interventi con indicazione dei possibili risparmi fino al 30%. Si nota immediatamente come la sostituzione di una caldaia con una più efficiente consente un rientro rapido dell’investimento soprattutto in caso di edifici vetusti.
Fonte:
Ing. Damiano Schiavilla
C/o HGS Net – Ingegneria
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